Spesa Oneri di Sistema: cosa sono e come vengono applicati

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Spesa Oneri di Sistema in Bolletta

Tra le voci che compongono la tua bolletta figura la spesa per gli oneri di sistema. Si tratta di costi fissi stabiliti dall'Autorità per l'Energia Elettrica destinati alla copertura di attività di "interesse generale".

  • In breve
  • Rappresentano il 20% del costo annuo in bolletta luce e circa il 4% in bolletta gas
  • In quanto stabilite dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas non differiscono da un fornitore all’altro.
  • Chiama lo o 02 947 55 339 o fatti richiamare per cambiare fornitore e passare ad uno più economico.

La Spesa per gli Oneri di Sistema incide in maniera significativa in bolletta: per il 20% sui costi per la luce e per il 4% per il gas. Per cosa sono destinati e quanto influenzano l’importo finale della propria bolletta di luce e/o gas? Scopriamolo insieme.

Cosa sono gli oneri di sistema

Gli Oneri di Sistema presenti in bolletta e pagati dal cliente finale comprendono una serie di corrispettivi destinati alla copertura di attività di interesse generale per il sistema elettrico o per il sistema gas. Prima della modifica introdotta nel gennaio 2018 con la Tariffa Td, gli oneri di sistema in bolletta erano suddivisi in molte più voci.

Nella bolletta il dettaglio di tutti gli oneri non viene descritto, bensì viene indicato solo il totale da pagare.

Nel seguente elenco, vediamo tutte le componenti di spesa che costituiscono l’insieme degli oneri di sistema luce:

  1. A2 - Messa in sicurezza del nucleare e misure di compensazione territoriale. Un tema fortemente discusso dalle autorità competenti in vista dei maggiori rischi e pericoli per la sicurezza dei cittadini. Purtroppo a causa dei continui slittamenti dei tempi, dovuta alla difficoltà di trovare una esaustiva soluzione su tutte le problematiche legate all’effettivo smantellamento delle centrali e la messa in sicurezza dei rifiuti nucleari, i costi per la messa in sicurezza continuano ad aggravare sui consumatori tramite la bolletta luce.
  2. A3 - Incentivi alle fonti rinnovabili e assimilate. Si intendono per fonti rinnovabili l'energia eolica, idrica, solare (tra cui gli impianti fotovoltaici), geotermica, e quella prodotta dalle biomasse (i gas sprigionati dalla decomposizione di sostanze organiche); a discapito, quindi, delle energie provenienti da combustibile di origine fossile (gas naturale, carbone, petrolio, ecc.). Per fonti assimilate sono considerati gli impianti di cogenerazione che producono energia tramite la combinazione di energia elettrica e calore.
  3. A4 - Agevolazioni tariffarie riconosciute per il settore ferroviario. Ha lo scopo di coprire le agevolazioni per la fornitura di energia elettrica destinate al gruppo RFI - Rete Ferroviaria Italiana .
  4. A5 - sostegno alla ricerca di sistema. Destinata a finanziare le attività di ricerca in aree di interesse sistema elettrico nazionale e a beneficio dei consumatori.
  5. Ae - copertura delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia. Si tratta di una copertura per le industrie energivore; è una copertura destinata a finanziare le agevolazioni alle imprese con elevati consumi di energia elettrica: almeno 2,4 Gw l’anno e per i prelievi in media ed alta tensione.
  6. As - copertura per il bonus elettrico. Quest’ultima componente è proiettata alla copertura del bonus elettrico per i clienti domestici in stato di disagio fisico o economico. Ovviamente non viene richiesta dai clienti a cui è stato riconosciuto il bonus sociale.

Dopo la modifica introdotta nel gennaio 2018, la componente A3 per il finanziamento alle fonti rinnovabili e assimilate è stata rinominata con la dicitura Asos; mentre la definizione Arim indica tutti i restanti oneri generali.

Dal seguente elenco si evince chiaramente che l'importo totale degli oneri di sistema è molto più consistente nella bolletta della luce rispetto agli oneri di sistema in bolletta gas. Per il settore gas possiamo identificare quest’ultimi oneri di sistema:

  1. Re - Risparmio energetico. Si applica al gas consumato e serve a finanziare i progetti di risparmio energetico e di sviluppo di fonti rinnovabili a sostegno della realizzazione delle reti di teleriscaldamento.
  2. Rs - Costi di qualità dei servizi gas. Un incentivo al miglioramento della qualità del servizio gas.
  3. Ug1 - Costi di eventuali conguagli. Serve a garantire che gli importi complessivamente pagati dai clienti corrispondano a quelli concretamente riconosciuti alle diverse imprese di distribuzione gas.
  4. Ug2 - Costi di commercializzazione della vendita del gas al dettaglio. Garantiscono che gli importi versati dai clienti equivalgono a quelli complessivamente sostenuti dalle imprese di vendita per i clienti serviti.
  5. Copertura del bonus gas che però viene pagato solo dai condomini ad uso domestico.

Ultimo aggiornamento 18 Febbraio 2022: il consiglio dei Ministri guidato da Mario Draghi ha dato il via libera a nuove misure di contenimento per fronteggiare il caro bollette: taglio di oltre € 3 miliardi degli oneri di sistema relativi alle bollette luce e gas sia per le famiglie che per le PMI e un nuovo stanziamento da € 500 milioni per rafforzare il bonus sociale luce e gas a sostegno delle famiglie.

L’ingresso della tariffa Td

L’introduzione della Tariffa Td, varata nel gennaio 2017 ed entrata in vigore a partire dal 1 gennaio 2018, nasce con lo scopo di ridurre le incombenze più gravose sulle utenze con i maggiori consumi e per ridistribuire in modo equo costi e aderenze: prima della riforma le famiglie più numerose si facevano di fatto carico della spesa energetica delle famiglie meno numerose grazie al criterio di progressività e di sussidio. Le famiglie numerose, non necessariamente con alto reddito, con la progressività in bolletta pagavano di più rispetto a nuclei familiari più piccoli, risultando così una tariffazione socialmente ingiusta.

Un prezzo più equo in bolletta Grazie alla tariffa Td i costi in bolletta vengono addebitati in base all'effettivo consumo di Kwh e non, come in passato, in base al numero dei componenti di una famiglia

Con la precedente tariffa progressiva, infatti, all’aumento dei consumi, aumentava il prezzo del singolo KWh con una conseguente penalizzazione degli utenti con consumi oltre una certa soglia. La tariffa progressiva era stata concepita per garantire un’energia economica per i consumi essenziali e penalizzare gli sprechi; ma ad oggi, a seguito di una diversa sensibilità, la riforma Td sancisce che anche gli alti consumi possono associarsi a una maggiore efficienza e sostenibilità energetica: l’utilizzo di impianti di riscaldamento con pompe di calore, per esempio, viene penalizzato a causa dei consumi più elevati.

Quindi con la nuova TD i corrispettivi tariffari non saranno differenziati in base a scaglioni di consumo né tra utenti residenti e non residenti. Perciò la tariffa Td ha abolito e sostituito per tutte le utenze la tariffazione D2 e D3 progressiva:

  • la tariffazione progressiva D2 era adottata esclusivamente per le utenze residenti e per i contatori di portata massima di 3 KWh;
  • la tariffa D3 per accedere a carichi di potenza maggiore.

Come vengono applicati gli oneri di sistema

Nel nuovo modello della bolletta 2.0 in genere nella prima pagina della bolletta è possibile individuare il grafico a torta che spiega in modo dettagliato la composizione della bolletta, rappresentando un attenta suddivisione tra le voci che la compongono. Come già citato gli oneri di sistema si applicano sia ai clienti residenti che non residenti:

  • per i clienti residenti in quota energia/variabile cioè in base all’effettivo consumo effettuato in termini di € al KWh;
  • per i clienti non residenti sia in quota energia che in quota fissa. Per quota fissa si intende, appunto, la parte del prezzo che si paga per avere una fornitura attiva, anche in assenza di consumo.

Con la riforma della Tariffa Td, tuttavia, la voce per gli oneri di sistema ha subito un aumento che non è passato inosservato da parte degli utenti finali, in particolare dai possessori di seconde case, quindi per le utenze da domestico non-residente. Secondo le indagini condotte dalla stessa ARERA, la riforma della Tariffa Td per questa tipologia di clienti applica una quota fissa per gli oneri di sistema molto consistente, che contrasta soltanto in minima parte la diminuzione della quota energia/variabile.

Tramite gli oneri di sistema paghiamo anche i clienti morosi?

A seguito della delibera 50/2018 dell’Autorità Statale per l’Energia Elettrica e il Gas, emanata intorno alla metà del mese di febbraio 2019, sui social network e sulle piattaforme informative chat degli smartphone si è diffusa la notizia che la bolletta dell’energia elettrica sia rincarata di 35 euro per suddividere tra i consumatori le bollette non pagate dai clienti morosi. Insomma una vera e propria rivolta social a tutela di tutti gli utenti che pagano regolarmente la propria bolletta. Ma è proprio così?

Come abbiamo visto nella descrizione sopra elencata, la voce complessiva degli oneri di sistema presente in bolletta, oltre a finanziare alcune attività di carattere generale come gli incentivi alle fonti rinnovabili o lo smaltimento del nucleare, serve anche ad armonizzare il rapporto tra il distributore – società fornitrice- cliente finale: ed è proprio su quest’ultimo aspetto che la recente delibera dell’Arera interviene. Gli oneri di sistema che noi paghiamo al nostro fornitore (Enel Energia, Eni, Acea Energia, A2A, ecc.) vengono a loro volta girati ai distributori locali di energia (e-distribuzione, Areti, Unareti, Ireti, ecc.) che li versano nelle casse del Gse – Gestore dei servizi energetici (società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze).

Differenza tra Fornitore e Distributore Il fornitore (o società di vendita) si occupa della vendita al dettaglio dell'energia al cliente finale, acquistando l'energia dalla borsa elettrica o direttamente dai produttori e gestendo gli aspetti commerciali ed amministrativi legati alla fornitura di energia. Il distributore è l'incaricato del trasporto e della consegna al cliente finale dell’energia elettrica, attraverso le reti di distribuzione a media e bassa tensione, e del gas attraverso le reti cittadine. Il distributore gestisce la rete di distribuzione ed i contatori di cui è proprietario; si occupa inoltre della lettura dei consumi, che in un secondo momento comunica per il calcolo dell’importo dovuto dal cliente.

A fronte di ciò i clienti morosi che non pagano le bollette creano un effetto domino negativo sia al proprio fornitore che alla società distributrice che versa il denaro in anticipo: se il denaro anticipato dal distributore non viene restituito dalla azienda fornitrice lo perdono per sempre. Quindi la delibera 50/2018 prevede che questi oneri irrecuperabili debbano essere versati dal cliente finale; prima della delibera la morosità era una voce di rischio imputabile soltanto ai fornitori e ai distributori locali.

La delibera dell’Arera nasce dall’appello di alcune società venditrici; tuttavia in sede giudiziaria è ancora in corso il dibattito che contesta proprio il seguente meccanismo: a prescindere dal fatto che li abbiano ricevuti, venditori e distributori devono anticipare i soldi.

Ritornando al timore degli utenti, la decisione dell’Arera, con l’appoggio del Parlamento e del Governo, ha portato un aggravio delle fatture sul cliente finale: ma secondo le recenti stime si tratta di un impatto di circa 2 euro o al massimo di 2.20 euro in un anno. Nulla a che vedere con i 30 - 35 euro paventati dai messaggi social!

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