Deposito Cauzionale in bolletta: quando è previsto?
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Il deposito cauzionale è una somma da versare al fornitore a titolo di garanzia e come forma di tutela per i venditori contro casi di morosità e possibili mancati pagamenti delle bollette luce e gas, non dovuto, però, nel caso si scelga la domiciliazione bancaria. Vediamo quando è previsto e a quanto ammonta.
- Il deposito cauzionale, in breve:
- È una cauzione addebitata con l'attivazione di un nuovo contratto.
- Applicato soltanto se la fornitura prevede come metodo di pagamento il bollettino postale.
- Per info e attivazioni chiama il numero 02 9475 5339.chiama il numero 02 9475 5339.fatti ricontattare gratuitamente da un esperto. fatti ricontattare gratuitamente da un esperto.
Che cos’è il deposito cauzionale?
Il deposito cauzionale è una "cauzione" che viene addebitata alla stipula di un contratto di fornitura, che il nuovo cliente versa alla società di vendita a titolo di garanzia per il fornitore, di fronte a eventuali ritardi o mancati pagamenti dell’utente. Per questo motivo è previsto soltanto se il cliente utilizza come metodo di pagamento il bollettino postale.
È una prassi comune all’interno di un contesto immobiliare: è un importo che il locatore richiede al conduttore, nel momento in cui si stipula un contratto di affitto, che ha la funzione di garantire l’adempimento degli obblighi a carico dell’inquilino come il pagamento del canone mensile, delle spese accessorie, la consegna dell’immobile alla scadenza, eventuali danni arrecati alla casa locata.
Anche per quanto riguarda la fornitura delle utenze, il deposito cauzionale è uno strumento per colmare eventuali mancanti pagamenti da parte del cliente. Infatti gli oneri dei clienti morosi è un danno sia per le società fornitrici, sia per tutti gli altri consumatori.
Quando è previsto il deposito cauzionale?
Il deposito cauzionale è previsto sia nel mercato libero che nel mercato tutelato e viene pagato dall’utente insieme alla prima bolletta che riceve. Ma soprattutto è previsto in tutte le operazioni in merito a un contratto di luce e gas:
- Subentro o prima attivazione: insieme ai costi di gestione e ai costi amministrativi per l’attivazione del contatore è prevista anche la cauzione;
- Cambio gestore: si tratta di un’operazione completamente gratuita, che prevede il rimborso del deposito da parte del fornitore precedente (se versato).
Il pagamento del deposito cauzionale è previsto per tutti i contratti del mercato tutelato a livello nazionale. Al contrario nel mercato libero, il deposito cauzionale è previsto soltanto se rientra nelle condizioni economiche del fornitore. Ad esempio con Enel Energia, Eni, Acea, è previsto il deposito, ma con altri fornitori del libero mercato, come Green Network, Iren, Edison, il deposito cauzionale non è previsto anche se il cliente aderisce al bollettino postale.
Deposito cauzionale con il mercato liberoIn altre parole, all’interno del mercato libero, il contributo di un eventuale deposito cauzionale dipende dal fornitore scelto, con il servizio di maggior tutela è sempre previsto a prescindere dalla azienda fornitrice. Per info su i fornitori e le condizioni economiche del libero mercato chiama lo 02 9475 5339 o fatti richiamare gratuitamente.
Qual è l’importo del deposito cauzionale?
L'ARERA stabilisce che per i clienti domestici del servizio di maggior tutela il deposito cauzionale non può superare 11,5 € per ogni kW di potenza impegnata del contatore dell’energia elettrica. Quindi con un classico contatore per uso domestico da 3kW, il deposito cauzionale è di 34,5 euro. Per i clienti che hanno diritto al bonus sociale, il venditore addebita nella prima bolletta 5,2 € per ogni kW. Dall’altra parte per la fornitura del gas metano per i clienti del servizio di maggior tutela, il deposito cauzionale varia in base agli scaglioni di consumo:
- 30 € per consumi fino a 500 Smc/anno;
- 90 € per consumi da 501 a 1.500 Smc/anno;
- 150 € per consumi da 1.501 fino a 2.500 Smc/anno;
- 300 € per consumi da 2.501 fino a 5.000 Smc/anno;
- somma pari a una mensilità di consumo medio annuo per i consumi di > 5.001 Smc annui.
Anche in questo caso per i clienti che usufruiscono del bonus sociale, il deposito cauzionale è ridotto a: 25 € per consumi fino a 500 Smc/anno; sono previsti invece 77 € per consumi fino a 5.000 Smc annui. Quindi il deposito cauzionale è un importo che varia dal profilo dell’utente: per l’energia elettrica dalla potenza del contatore utilizzato, mentre per il gas in base a una stima dei consumi annui e quindi anche in base al contesto territoriale della fornitura.
In quali casi viene restituito il deposito cauzionale?
Come affrontato, il deposito cauzionale nel mercato libero non è previsto con tutti i fornitori in quanto si tratta di una specifica scelta aziendale del fornitore. Con Plenitude, ad esempio, per la sottoscrizione di diverse offerte commerciali con il bollettino postale è previsto il deposito cauzionale: 5€ per ogni kW di potenza del contatore; 25€ per il gas metano se impiegato per la cottura e acqua calda sanitaria oppure 77€ se è compreso anche il riscaldamento autonomo. Tuttavia quest’ultimo viene restituito al cliente se:
- durante la fornitura il cliente attiva la domiciliazione bancaria tramite IBAN o carta di credito;
- il contatore viene disattivato a seguito di una disdetta;
- viene richiesta la voltura luce/gas verso un nuovo utente;
- il cliente cambia fornitore o cambia prodotto con un’altra tariffa.
Ovviamente, attivando fin da subito la domiciliazione bancaria non è prevista il costo del deposito cauzionale. In uno di questi casi, il fornitore deve restituire il deposito cauzionale entro 30 giorni lavorativi dall’eventuale cessazione e viene rimborsato nell’ultima bolletta di conguaglio in caso di cessazione.
Come viene restituito il deposito cauzionale nel servizio di tutela della vulnerabilità?
Per gli utenti che si trovano nel servizio di tutela della vulnerabilità, il deposito cauzionale non è dovuto nel caso sia stato attivato il pagamento con domiciliazione, bancaria, postale o su carta di credito. Si tratta di una somma fruttifera, che deve essere restituita integralmente nel momento in la fornitura viene cessata. Il fornitore ha quindi l'obbligo di restituire la somma e non potrà richiedere alcun tipo di documento che ne dimostri l'effettivo pagamento.