Come funziona la prescrizione delle bollette di luce e gas?

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Tra i temi più ricorrenti in merito al rapporto tra l'utente e le società di vendita di luce e gas, la possibilità che le bollette cadano in prescrizione è sicuramente uno dei più interessanti. Infatti, nonostante molto spesso il consumatore non ne sia al corrente, le bollette possono essere soggette, rispetto agli importi fatturati dopo due anni, a una prescrizione e di conseguenza il fornitore perderebbe il diritto al pagamento.

La prescrizione vale sia in caso di importi che vengono fatturati per la prima volta, sia in caso di ricalcoli di importi già fatturati in precedenza. Per i servizi di luce, gas, acqua, il termine oltre il quale il credito della società di vendita si prescrive è di due anni. Vediamo nel dettaglio, in che modo viene disciplinata la prescrizione delle bollette dall'ARERA.

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Che cos'è la prescrizione?

In ambito civile, il decorso di un determinato arco di tempo influisce sul diritto e sui singoli diritti. Il decorso del tempo può produrre l'acquisto o allo stesso tempo l'estinzione di un diritto. Ad esempio, se il decorrere del tempo ha come effetto l'acquisto di un diritto si tratta di una forma giuridica nota come usucapione; al contrario se il decorrere del tempo produce la perdita di un diritto si ha a che fare con la prescrizione. Come stabilito dall'Art 2934 del Codice Civile, la prescrizione determina la perdita di un diritto perché il titolare di quel diritto non lo ha esercitato per il periodo di tempo previsto dalla legge.

"Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge."

In questo caso la prescrizione lo subisce la società di vendita di luce e gas. Con il decorrere del tempo stabilito, il venditore perde il diritto al pagamento di una eventuale fattura emessa nei confronti di un suo cliente. Quindi il fornitore non può più pretendere il pagamento di una bolletta decaduta in prescrizione e non può incorrere ad alcuni provvedimenti sanzionatori come il depotenziamento del contatore dell'energia elettrica.

Come funziona la prescrizione delle bollette?

L'ARERA, l'authority garante per l'energia elettrica e il gas, stabilisce che gli importi fatturati in bolletta e riferiti a consumi risalenti a più di due anni vengono prescritti. Nello specifico, la delibera Atto 569/2018/R/com (Allegato A) dell'ARERA definisce la prescrizione delle bollette di luce e gas. La normativa disposta dall'ARERA tende a rafforzare la tutela dei clienti finali per i casi di importi risalenti a più di due anni. A disciplinare la prescrizione delle bollette, oltre alla delibera dell'ARERA, c'è il testo della Legge di Bilancio del 2018 all'articolo 3, comma 4: 

"nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese."

Detto ciò, per il consumatore è fondamentale verificare a quale bolletta si riferisce un eventuale sollecito di pagamento inviato da parte del fornitore. Se il sollecito si riferisce a un pagamento di importi fatturati dopo due anni, la bolletta cade in prescrizione; altrimenti se il sollecito di pagamento è entro i due anni, è necessario che la bolletta venga saldata.

Come esercitare la prescrizione delle bollette?

Il giorno in cui si inizia a calcolare il termine di prescrizione è quello successivo alla data di scadenza della bolletta: eventualmente anche il giorno finale viene considerato nel calcolo. Se l'ultimo giorno cade durante una festività, il termine è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. Per esercitare la prescrizione delle bollette, è necessario che l'utente invii una comunicazione scritta alla società fornitrice di luce e/o gas tramite raccomandata A/R o con posta elettronica certificata (per le aziende, professionisti, partite Iva). Nella comunicazione è indispensabile segnalare:

  • i dati anagrafici del titolare della fornitura (nome, cognome, codice fiscale);
  • i codici delle utenze: POD (luce) e PDR (gas);
  • i motivi del reclamo;
  • copia della fattura o del sollecito ricevuto oltre i termini;
  • copia di un documento di identità in corso di validità.

Quando richiedere un reclamo delle bollette?

Oltre alla possibilità che una bolletta di luce e gas vada in prescrizione per la decorrenza del tempo massimo, in alcuni casi è attuabile, da parte dell'utente, richiedere anche un reclamo delle bollette. Ad esempio, se un bolletta riporta importi decisamente elevati e molto distanti dai valori medi pagati abitualmente, è potenzialmente soggetta a un reclamo. In questo caso, è fondamentale verificare l'importo effettivo dei consumi fatturati e di tutte le voci in bolletta al fine di verificare che non si tratti di un conguaglio dei consumi. Il conteggio errato dei consumi in bolletta potrebbe essere causato da una serie di eventualità, tra cui:

  • malfunzionamento del contatore;
  • l'attivazione da parte del fornitore di servizi non richiesti dall'utente;
  • la richiesta di pagamento di una fattura già saldata;
  • l'addebito di una doppia bolletta da parte di differenti operatori.

Il reclamo di un bolletta errata è gestibile direttamente contattando il servizio clienti del proprio fornitore: tramite il numero verde dedicato oppure in forma scritta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o via fax. La società di vendita ha tempo quaranta giorni dal momento del ricevimento del reclamo, per comunicare l'esito all'utente. 

Bolletta di conguaglio Se si tratta di una bolletta di conguaglio che contiene un ricalcolo con i consumi effettivi che supera del 150% l'addebito medio delle bollette ricevute in precedenza calcolate in base ai consumi stimati, per l'utente è possibile richiedere la rateizzazione della fattura.

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