Disposizioni in materia di oneri di recesso anticipato dai contratti di energia elettrica

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Arrivano le nuove regole ARERA sulle penali per il recesso anticipato dei clienti di energia elettrica e sugli obblighi informativi dei venditori in caso di rinnovo con modifica delle condizioni economiche nei contratti elettrici e gas: che cosa prevedono queste nuove disposizioni e che impatto avranno sui consumatori finali?

Penali per il recesso anticipato: nuove regole ARERA

Con la Delibera 250/2023, ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ha introdotto nuove regole sulle penali per il recesso anticipato dei clienti di energia elettrica e sugli obblighi informativi dei venditori.

Nel dettaglio, viene dichiarato che il diritto di recesso non può essere sottoposto a penali né a spese di chiusura, e che eventuali clausole in tal senso si considerano non apposte, nel caso questo diritto venga esercitato secondo quanto indicato dalla normativa:

  1. nel caso di cambio venditore, il recesso, in nome e per conto del cliente finale, è esercitato mediante l’invio della richiesta di switching al SII da parte dell’utente del dispacciamento entrante.
  2. nel caso in cui il diritto di recesso sia esercitato per cessazione della fornitura, il termine di preavviso del diritto di recesso del cliente finale non potrà essere superiore a un mese dal ricevimento della comunicazione di recesso da parte del venditore uscente.

Quando sono previsti oneri di recesso?

Tuttavia, le nuove disposizioni introducono anche una deroga, indicando in quali casi è possibile per il fornitore inserire delle clausole di recesso. Vediamo quali:

  1. contratti di fornitura di energia elettrica stipulati con imprese connesse in bassa tensione che occupano più di cinquanta dipendenti, a tempo 26 indeterminato e a termine, o che realizzano un fatturato oppure un totale di bilancio superiore a dieci milioni di euro
  2. contratti di fornitura di energia elettrica stipulati con clienti connessi in bassa tensione diversi da quelli sopra citati, a prezzo fisso e a tempo determinato, oppure a prezzo fisso e a tempo indeterminato ma con condizioni economiche a tempo determinato. In quest’ultimo caso, l’onere di recesso anticipato può essere previsto solo fino alla prima scadenza delle condizioni economiche stabilita dal contratto.

La possibilità di applicare le penali non è invece prevista per i contratti che prevedono l’applicazione congiunta di un prezzo fisso ed un prezzo variabile. Inoltre, la possibilità di applicare una clausola di recesso viene meno in caso di modifica unilaterale del contratto da parte del fornitore di elettricità o gas.

L’eventuale esercizio della facoltà di variazione unilaterale delle condizioni da parte del venditore comporta la decadenza dell’eventuale applicazione di oneri di recesso anticipato anche qualora il cliente finale receda successivamente all’applicazione della variazione medesima e prima della scadenza del contratto o del primo periodo di vigenza delle condizioni economiche a prezzo fisso.

Più trasparenza

Queste nuove disposizioni modificano anche il Codice di condotta commerciale, improntando i rapporti tra fornitori e clienti finali su maggiore trasparenza proprio in tema di oneri di recesso anticipato.

Nello specifico, nelle informazioni preliminari al contratto di fornitura e nelle Schede sintetiche, il venditore sarà tenuto a fornire dettagliate indicazioni in tema di penali che devono essere specificamente approvate e sottoscritte dal cliente finale.

Infatti, secondo le nuove disposizioni di ARERA, le stesse Schede sintetiche delle offerte a prezzo fisso di energia elettrica rivolte ai clienti, dovranno riportare una ulteriore nota che li invita a verificare, prima di sottoscrivere una nuova offerta, l’eventuale presenza di oneri di recesso anticipato dal contratto.

Oneri di recesso e modifiche unilaterali

Abbiamo visto che nel caso di modifiche unilaterali da parte del fornitore di elettricità, gli oneri di recesso anticipato non sono dovuti nemmeno prima della scadenza del contratto o del primo periodo di vigenza delle condizioni economiche a prezzo fisso. Ma in cosa consistono le modifiche unilaterali di cui abbiamo parlato? Facciamo chiarezza e vediamo di cosa si tratta.

Che cos’è la modifica unilaterale del contratto? La modifica unilaterale del contratto è una procedura che può essere avviata sia dal cliente che dal fornitore di energia elettrica. Nel primo caso, il cliente chiede un cambio di fornitura o può rescindere anticipatamente il contratto. Nel secondo caso, invece, è la società di fornitura che modifica le condizioni contrattuali una volta giunta la scadenza dell'offerta stipulata.

Quando è un fornitore a modificare le condizioni contrattuali, l’iter deve seguire delle modalità specifiche: è necessario un preavviso di minimo 3 mesi che, se non rispettato, dà diritto al cliente finale di un indennizzo da 30 euro. Inoltre, la comunicazione deve essere scritta e, al cliente, devono essere fornite tutte le informazioni inerenti la nuova tariffa e la durata di validità della nuova offerta.

A seguito della ricezione della comunicazione, spetta al cliente scegliere o rifiutare la nuova proposta, cambiando operatore o inviando un fax o una raccomandata A/R entro 30 giorni. Va però ricordato che se l’offerta non viene rifiutata attraverso una comunicazione scritta, viene reputata accettata per via del tacito assenso: meglio, dunque, fare attenzione e ricordarsi di comunicare per via scritta le proprie intenzioni relative alla nuova proposta, evitando così di incappare in bollette indesiderate.

Tornano le modifiche unilaterali Il Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115, il cosiddetto Decreto Aiuti Bis, aveva bloccato le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali da parte dei fornitori dei servizi di luce e gas per salvaguardare le famiglie da impennate dei costi dell’energia. Il 30 giugno 2023 è caduto il divieto di modifiche unilaterali dei contratti, anche quelli non in scadenza.

Cambio fornitore

In assenza di clausole penali, dunque, anche il cliente può scegliere di modificare unilateralmente il contratto decidendo di recedere e valutare l’opportunità di sottoscrivere un nuovo contratto con un altro fornitore.

Oggi, il cambio fornitore ha dei tempi di decorrenza piuttosto lunghi: per le utenze private, infatti, è previsto un mese a partire dal giorno in cui il fornitore ha ricevuto la richiesta, mentre per i clienti aziendali i tempi sono di un mese in caso di contratto con il Servizio di Maggior Tutela, tre mesi per il mercato libero.

Cambio fornitore in 24 ore? ARERA ha stabilito una roadmap per assicurare il cambio del fornitore elettrico entro 24 ore dalla richiesta in qualsiasi giorno del mese, rispondendo così a indicazioni dell’Unione Europea. Il documento dell’Authority è stato posto in consultazione fino al 3 febbraio e si propone, al più tardi dal primo gennaio 2026, di assicurare ai clienti di poter cambiare operatore in maniera più snella, cogliendo così in maniera più agevole offerte commerciali vantaggiose.

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