Antitrust: revoca e conferma alcuni provvedimenti verso società energetiche
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Con la decisione di fine dicembre, l'Antitrust ha dichiarato stop ai rincari sui contratti di fornitura di energia elettrica e di gas naturale non in scadenza, confermando dunque i provvedimenti cautelari sulle società energetiche Enel Energia, Eni Plenitude, Edison, Acea Energia ed Engie, ma revocandoli a Hera e A2A Energia. In questo articolo spiegheremo questa disposizione e in che modo impatterà sulla bolletta della luce.
Antitrust corregge i provvedimenti
La decisione dell'Antitrust in breve: A fine dicembre, l'Antitrust ha confermato i provvedimenti cautelari nei confronti di Enel Energia, Eni Plenitude, Edison, Acea Energia ed Engie, vietando le variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali delle offerte non in scadenza. Ha invece revocato i provvedimenti nei confronti di Hera e A2A Energia proprio perché i contratti erano effettivamente in scadenza.
Il 29 dicembre 2022, l’AGCM - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – ha confermato i provvedimenti cautelari emessi il 12 dicembre nei confronti di Enel Energia, Eni Plenitude, Edison, Acea Energia ed Engie, sospendendo le sole modifiche unilaterali delle condizioni economiche non in scadenza.
La decisione dell'Antitrust segue i principi espressi dal Consiglio di Stato, riconoscendo come illeciti i rincari delle condizioni economiche non in scadenza, in quanto in violazione del Codice del Consumo e in contrasto con l’art. 3 del Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito in Legge n. 142 del 21 settembre 2022.
Enel Energia, Eni Plenitude, Edison, Acea Energia ed Engie non potranno variare le condizioni economiche delle forniture ai consumatori, ai condomini e alle microimprese che non hanno una effettiva scadenza.
Diverso invece il caso dei contratti in scadenza, che ha riguardato Hera e A2A Energia: in questo caso, l'Antitrust non ha ravvisato gli estremi per la conferma dei relativi provvedimenti cautelari visto che le variazioni delle condizioni contrattuali comunicate all'utenza hanno effettivamente riguardato offerte economiche in scadenza.
Le società energetiche a cui è stato confermato il provvedimento cautelare hanno dunque dovuto sospendere le modifiche unilaterali alle condizioni contrattuali, comunicando di aver avviato l'esecuzione del provvedimento entro 5 giorni.
Il Decreto Aiuti Bis
Il divieto di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali è inserito nel pacchetto di misure a sostegno di famiglie e imprese all'interno del Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115, il cosiddetto Decreto Aiuti Bis.
Fino al 30 aprile 2023 è sospesa l'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte.
Lo stop ai cambiamenti contrattuali unilaterali è stato introdotto per tutelare il consumatore, evitando che l'aumento incontrollato dei prezzi dell’energia potessero tradursi in iniziative commerciali scorrette.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sottolinea come la sua azione sia guidata, ancora una volta, dalla centralità della figura del consumatore, soprattutto nell’attuale congiuntura economica che sta vedendo progressivamente peggiorare le prospettive di qualità della vita dei cittadini. L’Autorità confida che le imprese del settore manterranno una compliance aziendale rispettosa della legge, ma è pronta ad intervenire qualora venissero adottate condotte lesive dei diritti dei consumatori e degli assetti del mercato
Come annunciato dal ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, il Decreto Milleproroghe confermerà lo stop alle modifiche unilaterali nei contratti fino al 30 giugno 2023.
Una proroga di due mesi fortemente voluta dal Governo e dal Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica per garantire un aiuto concreto alle famiglie e alle imprese contro il caro energia e per tutelare l'iniziativa economica di quelle aziende più esposte all'instabilità dei mercati energetici.
Il primo provvedimento dell'Antitrust
Abbiamo detto che la decisione dell'Antitrust di fine dicembre ha di fatto messo mano a un precedente intervento. In quell'occasione, infatti, l'AGCM avviava sette istruttorie e adottava sette provvedimenti cautelari nei confronti di Enel Energia, Eni Plenitude, Hera, A2A Energia, Edison, Acea Energia ed Engie, le principali società fornitrici di energia elettrica e di gas naturale sul mercato libero, che rappresentano circa l’80% del mercato.
Sulla base dei dati forniti dalle stesse imprese, risulta che i consumatori, i condomini e le microimprese interessati dalle comunicazioni di variazione delle condizioni economiche fossero 7.546.963, di cui circa 2.667.127 avrebbero già subito un ingiustificato aumento di prezzo.
L'Antitrust è dunque intervenuta per tutelare i consumatori, sospendendo l'applicazione delle nuove condizioni economiche. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha poi successivamente circoscritto la portata dell'articolo 3 del Decreto Aiuti Bis al solo “ius variandi per contratti che non siano scaduti e non ai rinnovi contrattuali conseguenti a scadenze concordate dalle parti”. Ciò ha dunque portato l'AGCM a revisionare la decisione e a confermare solo parzialmente i provvedimenti cautelari, come abbiamo detto, bloccando i rincari solo delle offerte non in scadenza.
Modifica unilaterale del contratto: che cos'è?
La modifica unilaterale del contratto è una procedura che può essere avviata sia dal cliente che dal fornitore di energia elettrica. Nel primo caso, il cliente chiede un cambio di fornitura o può rescindere anticipatamente il contratto. Nel secondo caso, invece, è la società di fornitura che modifica le condizioni contrattuali una volta giunta la scadenza dell'offerta stipulata.
Normalmente, nel caso in cui la presenza di clausole apposte al contratto lo permettano, è possibile che le modifiche avvengano anche lontano dalla scadenza dell'offerta e, come abbiamo visto, il provvedimento dell'Antitrust interviene proprio su questa opzione, rendendo di fatto inefficaci tali clausole.
Normalmente, le modifiche unilaterali avviate dal fornitore devono seguire delle modalità ben definite:
- la comunicazione deve avvenire con un preavviso minimo di 3 mesi: se non rispettato, è previsto un indennizzo di 30€ per il cliente.
- la comunicazione deve essere scritta, contenente tutte le informazioni sulla nuova tariffa e sulla data di validità.
Una volta ricevuta la comunicazione, il cliente può scegliere se rifiutare l'offerta o aderire alla proposta, cambiando operatore o inviando un fax o una raccomandata A/R entro 30 giorni.
Non rifiutando l'offerta tramite comunicazione scritta, la stessa viene reputata come accettata a causa del tacito assenso.
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La bolletta mensile è calcolata con un consumo di 1200 kWh e 150 Smc e include eventuali sconti previsti dall'offerta, imposte e IVA; per le tariffe indicizzate è usata una stima del prezzo del PUN Index GME (luce) e del PSV (gas) del prossimo anno pubblicato dall'Autorità.
Stando così le cose, è necessario continuare a monitorare le proprie bollette e le offerte sul mercato, nel caso che la propria in scadenza subisca rincari.
Per contrastare il caro bolletta, oltre alle buone consuetudini di risparmio energetico – utilizzare lampadine a led, avviare elettrodomestici al massimo della capienza, staccare le prese - è importante anche comprendere le proprie esigenze individuando le fasce di maggior consumo e scegliere così l'offerta più giusta per le proprie abitudini di consumo.