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Credito insufficiente: multe AGCOM per TIM, Vodafone e Wind

Aggiornato in data
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Agcom sanziona tim, vodafone e wind

Nuovi provvedimenti sanzionatori contro Tim, Vodafone e Wind Tre. Il Garante ha emanato sanzioni per oltre 2 milioni di euro: di certo non i primi provvedimenti presi contro operatori italiani. Esaminiamo insieme le motivazioni di tali multe e capiamo cosa cambia per l'utente.

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Tim, Wind Tre e Vodafone multate

Nel caso specifico è accaduto che i tre operatori internet abbiano deciso di aggiungere nuove condizioni a contratti mobile già in essere. Tali modifiche hanno comportato che nel caso in cui un utente titolare di un contratto prepagato esaurisca il credito residuo sulla propria SIM, se non effettua una ricarica in maniera tale da rinnovare l'offerta oppure l'opzione ad essa collegata, i gestori non bloccano più le chiamate in uscita da quella linea. In un certo senso, i gestori di telefonia danno per scontato la piena consapevolezza di tutti gli utenti nell’andare in “rosso”. Sebbene, tuttavia, In alcuni casi, vi sarebbe effettivamente una piena consapevolezza da parte dell’utente, sarebbero invece molti altri i casi in cui vi sarebbe la completa assenza di una volontà o di consapevolezza dell'utente stesso.

Il punto focale consiste nel fatto che gli stessi gestori abbiano deciso di addebitare un costo aggiuntivo per gli utenti che, anche senza saperlo o volerlo, abbiano fruito ugualmente di SMS, chiamate voce e traffico dati dopo aver terminato il credito residuo
A quel punto, una volta effettuata la ricarica il corrispettivo economico per il traffico erogato viene detratto dall'operatore. Proprio conseguentemente a tale meccanismo, il Consiglio del garante Agcom ha ritenuto tali pratiche in contrasto con la dinamica di settore, sanzionando Tim, Vodafone e Wind Tre per un ammontare di 696.000 euro per ciascun gestore.

Ecco perché la pratica degli operatori è illegittima

Cerchiamo di entrare nel merito dell'approfondimento condotto dal Garante sulla vicenda del credito insufficiente. L'autorità Garante ha ritenuto la condotta degli operatori come irregolare e illegittima per il fatto che i gestori non hanno esercitato (come invece avrebbero dovuto) uno "jus variandi", ovvero una modifica contrattuale del contratto in essere, per la quale sarebbe stata necessaria l'accettazione da parte dell'utenza. Se questo fosse stato il caso, infatti, sarebbe bastata la possibilità per gli utenti di un recesso del contratto senza alcun costo aggiuntivo.  
Nel caso in specie, invece, si è rilevata una situazione ampiamente diversa. Infatti, quando si è avviata l'istruttoria del provvedimento nel mese di luglio, l’Autorità ha preso atto che non vi è stata solamente una semplice modifica del contratto ma bensì anche un "quid novi" (nuove condizioni aggiuntive, n.d.r). In quanto alle nuove condizioni apportate ai contratti, quest'ultime avrebbero dovuto essere esplicitamente accettate dai clienti degli operatori. 
Oltre a questo, illegittima è anche la permanente disponibilità di connessione dopo aver esaurito il credito. Infatti la delibera n. 326/10/CONS obbliga i gestori a disattivare immediatamente la connessione dati nel caso di credito indisponibile e a riattivarla solo dopo aver ricevuto "espressa manifestazione di volontà" degli utenti... con una ricarica.
I tre gestori, inoltre, avrebbero violato alcune condizioni relative agli obblighi in materia di trasparenza relativamente alle informazioni fornite ai propri clienti durante la variazione di condizioni economiche delle proprie offerte mobile.

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