In breve:
- il singolo condòmino può attivare la fibra senza autorizzazione dell'assemblea, in forza dell'art. 1122-bis del Codice Civile;
- l'amministratore deve essere informato dei lavori, ma non può vietarli;
- i costi dell'installazione fino al confine dell'unità immobiliare sono a carico dell'operatore nelle aree FTTH;
- una delibera condominiale serve solo se i lavori interessano parti comuni in modo strutturale (es. nuovi cavedi).
Cosa dice la legge sulla fibra in condominio
Il riferimento normativo principale è l'art. 1122-bis del Codice Civile, introdotto con la legge n. 220/2012 di riforma del condominio, e successivamente integrato dal D.Lgs. 33/2016 sulle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.
La norma stabilisce due principi fondamentali:
- il singolo condòmino ha il diritto di installare nella propria unità impianti per la ricezione e diffusione di servizi di comunicazione, comprese le reti in fibra ottica;
- l'installazione può interessare anche parti comuni, a patto di non recare pregiudizio alla stabilità, sicurezza o decoro dell'edificio.
Il condòmino deve comunicare preventivamente all'amministratore l'intenzione di procedere con i lavori, indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione. L'amministratore può richiedere modifiche solo se i lavori dovessero arrecare un pregiudizio oggettivo, ma non può semplicemente opporre un rifiuto.
Cosa fare se l'amministratore si oppone
In caso di diniego ingiustificato, il condòmino può rivolgersi al giudice di pace per ottenere il provvedimento d'urgenza che autorizza i lavori. La giurisprudenza è ormai consolidata a favore del singolo: l'accesso a internet veloce è considerato un diritto preminente sul controllo condominiale.
Il ruolo dell'amministratore
L'amministratore di condominio ha alcuni compiti specifici in materia di fibra:
- Ricevere e protocollare le comunicazioni dei singoli condomini relative all'installazione;
- Verificare la compatibilità tecnica degli interventi proposti con la sicurezza dell'edificio;
- Convocare l'assemblea nei casi in cui i lavori riguardino in modo strutturale le parti comuni (es. realizzazione di nuovi cavedi);
- Concordare con gli operatori le modalità di accesso alle parti comuni dell'edificio (vano scale, sottotetto, cantine);
- Conservare la documentazione tecnica degli impianti installati.
Negli edifici di nuova costruzione, l'amministratore eredita un impianto di cablaggio multi-operatore già preinstallato dal costruttore (obbligatorio per gli edifici autorizzati dopo il 1° luglio 2015 ai sensi del D.Lgs. 33/2016).
Come attivare la fibra in condominio: i passaggi
In pratica, ecco la procedura per attivare la fibra ottica nel tuo appartamento:
- Verifica la copertura fibra dell'indirizzo presso uno o più operatori (puoi farlo gratuitamente con un nostro esperto);
- Scegli l'offerta e attiva il contratto;
- Comunica all'amministratore via PEC o raccomandata la data prevista per l'installazione e l'operatore incaricato (in molti casi è l'operatore stesso a inoltrare la comunicazione);
- il giorno dell'appuntamento, il tecnico installatore verifica i cavedi esistenti, posa la fibra fino al tuo appartamento e installa il modem;
- se mancano i cavedi e servono interventi strutturali sulle parti comuni, può rendersi necessaria una delibera dell'assemblea condominiale.
Il nostro consiglio: nelle zone già coperte da FTTH (con cabinet ottico in strada), l'installazione è di solito indolore e dura 1-2 ore. I problemi nascono quasi sempre solo negli edifici molto vecchi senza cavedi predisposti.

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Fibra in condominio: domande frequenti
L'amministratore può vietare l'installazione della fibra?
No. In base all'art. 1122-bis del Codice Civile, il singolo condòmino ha diritto di installare nella propria unità impianti per le comunicazioni elettroniche, incluse le reti in fibra ottica. L'amministratore può solo richiedere modifiche al progetto se i lavori arrecano un pregiudizio oggettivo all'edificio.
Serve una delibera dell'assemblea per la fibra?
No, se i lavori interessano solo l'unità immobiliare del singolo condòmino e le parti comuni di passaggio (cavedi esistenti, vano scale). Sì, solo se sono necessari interventi strutturali sulle parti comuni, come la realizzazione di nuovi cavedi.
Chi paga l'installazione della fibra in condominio?
Nelle zone coperte da FTTH, i costi di installazione dal cabinet ottico stradale fino al confine dell'unità immobiliare sono a carico dell'operatore (compresi nell'offerta). Eventuali contributi di attivazione sono indicati nei piani tariffari e sono spesso rimborsati o scontati per le nuove attivazioni.
Gli edifici nuovi devono avere la fibra obbligatoriamente?
Sì. Il D.Lgs. 33/2016 impone agli edifici di nuova costruzione (autorizzati dopo il 1° luglio 2015) di essere dotati di un'infrastruttura fisica multi-operatore ad alta velocità predisposta per la fibra. Il certificato di "edificio predisposto alla banda larga" è obbligatorio per ottenere l'agibilità.